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Polizze Professionali

La polizza di responsabilità civile professionale tutela il patrimonio personale del professionista, nel caso in cui, a seguito di un errore professionale, un cliente o un altro soggetto terzo, formuli una richiesta di risarcimento per un danno di natura patrimoniale, o per un danno a persone o cose.

Il danno a persone o cose consiste nella quantificazione economica di un danneggiamento fisico alla persone oppure alle cose, che è stato provocato da una negligenza del professionista.

Il danno patrimoniale consiste nella quantificazione economica delle conseguenze negative che sono state causate da un errore del professionista, ma che non abbiano avuto manifestazione diretta in un danno a persone o cose.

Esempi di danno a persone o cose:

  • un errore professionale di un medico che determina una conseguenza corporale negativa e permanente sul paziente
  • un errore di calcolo di un progettista che determina i crollo di un edificio con i conseguenti danni a cose e persone

Esempi di danno patrimoniale:

  • Una sanzione inflitta, da parte dell’autorità competente, al cliente del professionista a causa di un errore professionale di quest’ultimo
  • La quantificazione economica del mancato guadagno da parte di un’attività commerciale che non ha potuto essere operativa secondo le tempistiche previste, a causa di un errore del professionista che ha ritardato il rilascio dei permessi autorizzativi previsti
    • Un ritardo o il mancato rispetto di un termine temporale da parte del professionista che determini conseguenze patrimoniali negative sull’attività imprenditoriale del cliente

Dichiarazioni precontrattuali:

Di fondamentale importanza sono le dichiarazioni precontrattuali, che vengono rese dall’assicurando sul questionario informativo preliminare: è molto importante verificare la potenziale esistenza di situazioni che possano in futuro determinare richieste di risarcimento da parte di terzi. In sede di apertura del sinistro la compagnia verificherà se le dichiarazioni rese non siano in contrasto con il disposto degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile – “dichiarazioni inesatte e reticenti”, per ammettere il sinistro a risarcibilità o meno.