La polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando si usa l’auto. Le polizze auto coprono danni fino a un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e dei servizi offerti.
La polizza RC Auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore. Se la vostra auto è assicurata, cosa che deve sempre essere per legge, in caso di incidente automobilistico causato da voi, sarà la compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati a pagare i danni al posto vostro. ll danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.
Il massimale minimo garantito per legge è attualmente di 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,22 milioni di euro per quelli alle cose. Oltre queste soglie, sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio: tuttavia, le compagnie possono offrire anche un massimale superiore.
La RCA non protegge solo il proprietario del mezzo ma chiunque sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (ad esempio se è scritto diversamente nel contratto assicurativo, o se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato all’autorità di Pubblica Sicurezza). La polizza RCA di per sé non copre il guidatore che ha provocato l’incidente, anche nel caso in cui dovesse subire lui stesso dei danni fisici: se si vuole tutelare il conducente, occorre acquistare una copertura assicurativa aggiuntiva, chiamata Infortuni del conducente.
La Responsabilità Civile Auto, infatti, può essere completata con l’aggiunta di garanzie accessorie, vale a dire coperture facoltative con cui assicurare la propria persona e lo stesso veicolo da danni che non sono risarciti dall’RCA. Un esempio di polizza accessoria è il furto e incendio, che garantisce un risarcimento del valore del veicolo al momento del verificarsi del danno, cioè nel caso in cui lo stesso mezzo venga rubato o prenda fuoco. Un altro esempio di garanzia accessoria è quella che tutela il veicolo dagli eventi atmosferici, come nel caso di violente grandinate.
Durata dell’RCA
La polizza è valida per un anno, un termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio. Dopo i 12 mesi, la polizza può essere rinnovata con la stessa compagnia oppure può essere sottoscritto un nuovo contratto con un altro assicuratore.
Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del cosiddetto tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. Il decreto legge numero 179, entrato in vigore dal primo gennaio del 2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis), ha sancito la sua abolizione: dunque, il cliente non deve più inviare alcuna comunicazione di disdetta dell’RCA dopo l’annualità assicurativa.
L’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’introduzione del cosiddetto periodo di tolleranza, ossia un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante le due settimane il mezzo può tranquillamente continuare a circolare su strada perché eventuali sinistri causati dall’assicurato saranno indennizzati dalla propria assicurazione.
Quali danni non copre l’RCA?
Il caso più ovvio è quello del veicolo che rimane senza copertura assicurativa oltre il periodo di tolleranza, una situazione che fa cadere tutti gli obblighi dell’assicuratore.
Inoltre, come anticipato, la RCA di per sé non copre il guidatore che ha provocato l’incidente, a meno di aver acquistato la garanzia accessoria che estende la tutela della polizza, né i cosiddetti danni dolosi, cagionati volontariamente dall’assicurato con il fine, ad esempio, di trarre un guadagno dall’evento negativo. Infine, la polizza RCA non garantisce i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In realtà, il terzo danneggiato avrà comunque diritto a ottenere il risarcimento: l’assicurazione, però, una volta pagato l’indennizzo, potrà rivalersi nei confronti del proprio assicurato, facendosi restituire l’ammontare versato.
Cosa si rischia a circolare senza RCA?
L’articolo 193 del Codice della strada prevede che le forze dell’ordine possono comminare una multa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro, oltre al sequestro del veicolo – che sarà depositato in luogo non aperto al pubblico deciso dagli stessi agenti (solo in alcuni casi può essere concordato con il trasgressore). L’importo da versare può essere ridotto della metà se il premio viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1901 del Codice civile, oppure se si decide di rottamare il veicolo entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.
La sanzione raddoppia per chi invece viene sorpreso una seconda volta in un biennio alla guida di una vettura non assicurata: in più, è prevista anche la sospensione della patente fino a 2 mesi.